La “motivazione apparente” in tema di assegno di divorzio

Valutazione dei presupposti dell’assegno divorzile e motivazione analitica del Giudice.

Con l’ordinanza n. 24761/2021 la Suprema Corte, in accoglimento dei motivi di impugnazione promossi con il nostro ricorso, cassa con rinvio la sentenza d’appello censurando l’ “apparenza” della motivazione.

Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione non solo chiarisce la natura ed i presupposti per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno di divorzio, ma impone al Giudice di merito di indagare e motivare puntualmente la sussistenza dei requisiti stessi nello specifico caso concreto. Censura la motivazione sul punto, qualificandola come “apparente”, poché non consente di comprendere le ragioni logiche e giuridiche che avevano portato il Giudice di merito ad affermare l’obbligo dell’ex marito.

Sotto il profilo dell’onere della prova, la Suprema Corte ribadisce come il principio di non contestazione, secondo cui un fatto non contestato diviene pacifico e va ritenuto provato ai fini della decisione, può riguardare solo i fatti e non anche le valutazioni che una parte, unilateralmente, offre degli stessi.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 247612021