La personalizzazione della quota pignorabile alla luce dell’effettiva condizione economica del debitore esecutato.
In materia di pignoramento presso terzi, come noto, sussistono precisi limiti relativi alla quota pignorabile dello stipendio, pensione o altra indennità percepita dal debitore esecutato.
L’art. 545 del c.p.c., riformato dal decreto legislativo n. 132 del 2015, stabilisce infatti in via ordinaria la possibilità per il creditore di pignorare il quinto dello stipendio del debitore (o delle altre somme dallo stesso percepite ed equiparate allo stipendio, come ad esempio la pensione o il TFR). Ovviamente, sempre nel rispetto del limite del minimo vitale – impignorabile – corrispondente all’assegno sociale aumentato della metà come previsto dall’art. 545 co. 7 c.p.c..
Nel singolo caso concreto, tuttavia, la quota pignorabile potrà essere personalizzata dal Giudice dell’Esecuzione in considerazione dell’effettiva e particolare situazione economica del debitore esecutato. Quest’ultimo potrà dunque, a mezzo di un difensore, rappresentare in udienza l’eventuale sussistenza di altri pregressi debiti (ad esempio, la cessione del quinto dello stipendio) o la ricorrenza di altre spese (ad esempio il canone di locazione) la cui consistenza sia tale da ridurre in modo significativo la capacità reddituale del debitore.
In presenza di tali elementi di fatto, il debitore potrà ottenere una riduzione sia dell’importo pignorabile (calcolato, ad esempio, al netto dei debiti già in essere), sia della quota percentuale gravante su tale importo (ad esempio una riduzione da 1/5 ad 1/8). Evidentemente, tali diminuzioni si rifletteranno positivamente e concretamente sulla possibilità del soggetto esecutato di fare affidamento su una disponibilità economica sufficiente ed adeguata alle esigenze quotidiane, personali e familiari.
Sul punto, si pubblica qui la recente ordinanza di assegnazione somme emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Padova con la quale sono stati applicati i principi sopra richiamati, in un’ottica di tutela effettiva del debitore e dei suoi umani bisogni vitali.
Per leggere l’ordinanza di assegnazione, vedasi l’allegato: