La nomina del curatore speciale ed il diritto del minore ad essere ascoltato, a pena di nullità del procedimento.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1471 depositata il 25.01.2021 che qui si pubblica, torna incisivamente sul fondamentale tema riguardante la posizione del figlio minore nei procedimenti che lo riguardano. Con tale pronuncia, infatti, la Cassazione rimarca le “valvole” attraverso le quali dare ingresso alla voce del minore nei procedimenti inerenti la responsabilità genitoriale, a pena di nullità dell’intero giudizio.
Nei giudizi ex artt. 330 – 335 c.c. sulla decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale, la Suprema Corte ribadisce l’obbligo di nominare ex art. 78 c.p.c. un curatore speciale del minore, parte formale e sostanziale del procedimento. L’assenza di tale nomina, sancisce la Cassazione, determina la nullità dell’intero procedimento, con rimessione degli atti al Giudice di primo grado.
Nei giudizi invece di separazione, divorzio e di convivenza more uxorio, la Suprema Corte sancisce che il minore ultradodicenne, o anche minore di 12 anni purché capace di discernimento, abbia il diritto ad essere ascoltato ex art. 336 bis c.c. ed art. 337-octies c.c.. Ciò si traduce nell’obbligo del Giudice di ascoltare il figlio minore delle parti, prima di assumere ogni ulteriore provvedimento che coinvolga gli interessi di quest’ultimo. Qualora il Giudice dovesse ritenere inopportuno o superfluo l’ascolto, graverà poi sullo stesso l’obbligo di motivare specificamente ed in modo circostanziato le ragioni per cui ritiene di non dare spazio alla voce del minore. Il tutto, anche in questo caso, a pena di nullità dell’intero procedimento.